Modelli | Descrizione | Modalità di comunicazione |
Allegato 3 | Informativa sul distributore |
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Allegato 4 | Informazioni sul prodotto assicurativo non IBIPs | consegna per ogni proposta o se non prevista prima della conclusione di ogni contratto |
Allegato 4 BIS | Informazioni sul prodotto d’investimento assicurativo (IBIPs) | consegna per ogni proposta o se non prevista prima della conclusione di ogni contratto |
Allegato 4 Ter | Elenco delle regole di comportamento del Distributore |
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Elenco imprese | Imprese distributrici anche in caso di collaborazioni orizzontali |
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Regolamento IVASS 45/2020 e Provvedimento 97/2020 *
Società soggetta alla vigilanza dell’IVASS
* La sentenza del Tar del Lazio n. 7549/2021 ha annullato alcune delle nuove disposizioni introdotte dal Provvedimento 97/2020 con effetto dal 23.06.2021.
Le disposizioni annullate sono:
- il comma 4 bis introdotto nell’art. 42 del Regolamento n.40/2018, che imponeva agli agenti di comunicare alle imprese mandanti i rapporti di collaborazione instaurati con altri intermediari;
- abrogato l’art. 4 comma 18 del provvedimento Ivass 97 che stabiliva l’obbligo degli intermediari di pubblicare sul sito internet o affiggere nei propri uffici l’elenco della o delle imprese con la quale l’intermediario ha rapporti di affari;
- abrogato l’art.4 comma 20 del provvedimento 97, in virtù del quale i distributori assicurativi dovevano dare evidenza scritta in un’apposita dichiarazione della circostanza che il prodotto assicurativo risultava coerente con le richieste e le esigenze dei contraenti.